Il 26 gennaio 2024, in conformità all’art. 5 del D.lgs. 33/2013, il c.d. Freedom Of Information Act, ho invitato il Introdacqua (AQ), tramite accesso civico semplice, alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di tutti i dati, i documenti e le informazioni sulla trasparenza amministrativa. Dopo Prezza, Campo di Giove, la Saca SpA, l’ARAP, Pratola Peligna, anche Introdacqua veste la maglia nera della trasparenza.
La trasparenza è un diritto contro il retropensiero dei cittadini
Nello specifico, ho pregato gentilmente il Responsabile della trasparenza del comune di Introdacqua (AQ) ad adempiere agli obblighi di pubblicazione sanciti dall’art. 14, c. 1, del D.lgs. 33/2013. In altre parole, ho sollecitato la pubblicazione di tutti i documenti, informazioni e dati riguardanti il Sindaco, la giunta e il consiglio comunale (link del Comune di Introdacqua).
La trasparenza amministrativa, in queste fattispecie, ha come oggetto: i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti.
Per di più, ci si aspetterebbe una pubblicazione celere dato che vi è un consistente ritardo nell’adempiere alla normativa prevista dal D.lgs. 33/2013. Non a caso, l’art. 14 c. 2 del medesimo Decreto recita che le Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche Introdacqua, devono pubblicare i dati sulla trasparenza entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale abruzzese sono dietro le porte e tanti sindaci sono impegnati nel proselitismo a favore degli aspiranti candidati e delle aspiranti candidate. Sarebbe il caso che i primi cittadini, prima di consigliare ai cittadini il candidato da votare, regolarizzino le loro posizioni non trasparenti.
Le responsabilità connesse alla mancanza di trasparenza
Corre altresì l’obbligo di rammentare che, secondo le previsioni dell’art. 46 della normativa F.O.I.A., l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare le sanzioni da 500 a 10.000 €, la decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità’ di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal Responsabile della mancata comunicazione.
Inoltre, si potrebbe andare incontro ad una eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Infine, ai sensi dell’art. 5.2 della Circolare n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione, incombe sul Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l’obbligo di segnalare i casi di inosservanza del termine, in relazione alla gravità ed alla reiterazione dei medesimi, sia all’Ufficio di Disciplina che al vertice dell’Amministrazione e agli organi cui compete la valutazione della dirigenza e delle performance individuali.
Il Comune ha tempo fino al 25 febbraio per abbattere i muri che gli impediscono di trasformarsi in “Casa di vetro”. Per i cittadini e le cittadini la strada per vedersi riconoscere il diritto alla trasparenza amministrativa è spesso, ahimè, in salita.