IL LINK DELLA TRASPARENZA: ARAP ABRUZZO SI “PIEGA” ALLA CASA DI VETRO

ARAP ABRUZZO

ARAP, come previsto dalla legge istitutiva (L.R. n. 23/2011), è Ente Pubblico Economico e, in quanto tale, tenuta all’applicazione delle norme contenute dal D.lgs. 33/2013, secondo quanto previsto dall’art. 2-bis del medesimo, ovvero “ Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, […] La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: a) agli enti pubblici economici […]”. Per affermare la normativa sulla trasparenza nell’ARAP è stato necessario un riesame, vittorioso, della Casa Di Vetro.

ARAP: dall’accesso civico semplice al riesame della Casa Di Vetro

ARAP, quale Ente Pubblico Economico è, come stabilito dalle norme nazionali e regionali, un “Consorzio Industriale” sottoposto alla disciplina della trasparenza.

Nonostante il chiaro dettato legislativo, il 2 novembre 2023 l’ARAP Abruzzo, tramite il Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, “evade” l’accesso civico semplice, da me redatto e presentato per conoscere i compensi e i rimborsi del CDA dell’Azienda abruzzese, scrivendo “si informa che quest’Azienda ha in corso approfondimenti sull’applicabilità della normativa in tema di pubblicazione […]. Allo stato attuale la normativa di cui all’art. 14 del d.lgs. 33/2013 non si ritiene compatibile con le peculiarità finanziarie, organizzative e funzionali di quest’Azienda“.

Il Direttore Morgante continua “Ad ogni modo, a dimostrazione della disponibilità e trasparenza dell’Azienda si trasmettono i seguenti dati“. Sembrerebbe una cortese concessione l’apertura alla trasparenza da parte del Direttore generale, quando, invece,  l’art. 5, c. 6, del D.Lgs. 33/2013 dispone “In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale”.

l’Amministrazione chiamata in causa non aveva evaso la richiesta di accesso civico semplice come da dettato legislativo, perché non aveva reso pubblici sul sito ufficiale dell’ARAP i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (compensi, rimborsi etc.).  A questo punto è sorta la riflessione di come possa la trasparenza essere incompatibile con le finalità di un Ente Pubblico Economico non è dato sapersi. La trasparenza sarebbe Il valore aggiunto dell’Azienda abruzzese. Da questo ragionamento nasce il riesame, presentato il 5 novembre all’ARAP, finalizzato a ristabilire una corretta trasparenza all’interno del Consorzio.

L’ARAP si adegua al Riesame della Casa Di Vetro ma rivendica il dubbio sulla trasparenza

L’attuazione delle norme del c.d. F.O.I.A. all’ARAP deve essere operata, come evidenziato con il riesame, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Le Linee guida in questione, in relazione allo specifico tema degli Enti Pubblici Economici (paragrafo 3.5), riportano che “Considerata la natura pubblicistica dell’organizzazione e la sicura prevalenza delle attività di pubblico interesse svolte, anche se in regime di diritto privato, sono tenuti a: […] assicurare la pubblicazione dei dati relativi all’organizzazione dell’ente e alla totalità delle attività svolte, tutte da ritenersi di pubblico interesse;  assicurare il diritto di accesso generalizzato ai dati e documenti non oggetto di obbligo di pubblicazione, con riferimento all’organizzazione e a tutte le attività svolte”.

Accoglimento del Riesame da parte dell’ARAP

Dal canto suo l’ARAP, attraverso Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Dott. Lodovico Campitelli, solleva ancora dei dubbi sull’applicazione della normativa sulla trasparenza all’Azienda nostrana, ovvero: “rilevato che ARAP non riceve contributi pubblici per il suo funzionamento, essendo economicamente sostenuta dal sistema delle tariffe che le imprese insediate pagano ad ARAP in cambio dei servizi resi: da ciò deriva che non è la finanza pubblica generale che sostiene ARAP e che la platea dei contribuenti è limitata alle imprese insediate cui ARAP rendiconta in base a speciali meccanismi previsti dalla sua legge istitutiva e dallo Statuto”.

Tali dubbi sono condivisi anche dalla Direzione Generale di ARAP e dall’intero Consiglio di amministrazione. Insomma, i vertici dell’ARAP non prendono in considerazione che le loro nomine sono politiche, dato che sono scelti dai rappresentanti della regione Abruzzo. In parole semplici, un semplice cittadino senza i c.d. agganci politici non potrà mai essere nominato come membro del CDA ARAP. In fondo conoscono anche loro la realtà, altrimenti non si sarebbero “piegati” al riesame proposto dalla Casa Di Vetro.

Infatti, ARAP ha autorizzato la pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14, c. 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale di ARAP, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”. In un articolo precedente avevo scritto i compensi, i rimborsi etc. del CDA, articolo andato perso a causa dell’attacco hacker. Vi lascio qui il link della vittoria.

(2) Comments

  1. tanto per metterla in barba ai buontemponi che si sono tanto impegnati a far sparire quell’articolo sui compensi, rimborsi ecc…. lo ripubblicherei….. sarebbe interessante.

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