ABRUZZO: COGESA NON TRASPARENTE SUGLI INCARICHI ONEROSI

Cogesa incarichi onerosi

L’Ente Cogesa (AQ) ha respinto l’accesso civico generalizzata del 11 ottobre 2023 relativo le consulenze onerose 2018-2019 affidate dalla Società dei rifiuti. Le consulenze in questione sono state attenzionate dalla delibera della Corte dei conti 228/2023.

 

COGESA RESPINGE L’ACCESSO AGLI ATTI CON MOTIVAZIONI STANDARDIZZATE E “COPIA-INCOLLA”

L’11 ottobre 2023 ho redatto e presentato l’accesso agli atti sulle consulenze affidate dalla Cogesa nel 2018-2019 avente ad oggetto “gli incarichi conferiti dalla società Cogesa negli anni 2018 e 2019. Per chiarire meglio la richiesta di seguito allego l’elenco scritto nero su bianco dalla Delibera n. 228/2023 della Corte dei Conti sul Caso Cogesa. Nel dettaglio, vorrei non semplicemente l’elenco degli incarichi (che ho giá) ma i documenti relativi agli affidamenti”.

La risposta dell’Ente abruzzese dei rifiuti è giunta il 10 novembre, esattamente nel limite temporale di 30 giorni previsto dalla normativa sulla trasparenza amministrativa. La Cogesa sostiene che “È necessario infatti sottolineare che gli atti in questione sono stati consegnati alle autorità competenti e che quindi sono sottratti all’accesso per salvaguardare l’indipendenza, l’efficacia e la riservatezza dell’attività di indagine […]”.

Entrando nel merito dell’atto di respingimento, Innanzitutto, non è ben chiaro come la trasparenza possa essere vissuta come un elemento negativo, essendo, invece, Il valore aggiunto di una Società come Cogesa.

In secondo luogo, e non per questo meno importante, le Linee Guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 33/2013 dispongono che “In merito all’accesso a documenti detenuti dalle amministrazioni che siano afferenti a un procedimento penale, occorre considerare che potrebbe non esservi una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità e che l’esistenza di un’indagine penale non è di per sè causa ostativa all’accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine”.

In altri termini, l’esistenza di un’indagine non preclude l’accesso ai documenti amministrativi da me richiesti, dato che i documenti delle consulenze affidate da Cogesa sarebbero dovuti essere pubblicati sul sito amministrazione trasparente dell’Ente. Non a caso, sul punto, la Corte dei Conti con delibera 228/2023 scrive “ Da una prima ricostruzione risulta che non tutti gli incarichi indicati nella nota prot. n. 2867/2023 del 17 aprile 2023 trasmessa dalla Società a questa Sezione, acquisita agli atti con prot. n. 1641 del 18 aprile 2023, siano stati pubblicati nella sezione “società trasparente” del sito istituzionale così come statuito dall’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.

Inoltre, l’elenco delle consulenze affidate da Cogesa è già presente nella delibera 228/2023 della Corte dei Conti. Quindi, un approfondimento degli atti delle consulenze non è come portare alla luce documenti ex novo.

Per di più, la normativa sulla trasparenza limita le richieste di trasparenza sulle questioni attinenti “Conduzioni di indagini sui reati e loro perseguimento” e non preclude gli accessi civici su documenti oggetto di indagine contabile. In ogni modo si sottolinea ancora una volta che, pure se fosse in corso un’indagine penale, tale situazione giuridica non preclude di per sé l’accesso ai documenti amministrativi.

Ad oggi, pertanto, l’Amministrazione chiamata in causa non ha evaso la richiesta di accesso civico generalizzato. L’Amministrazione in oggetto sta violando la normativa del c.d. FOIA (Freedom of Information Act).

IL RIESAME PER IMPUGNARE IL PROVVEDIMENTO DEL COGESA

La motivazione del negato accesso agli atti, ragioni richiamate da Cogesa, non sono pertinenti, ma, con tutto il rispetto per i funzionari Cogesa, sono sia standardizzate che un copia-incolla della disciplina F.O.I.A. In altri termini, l’Ente si è avvalso di una risposta sostanzialmente preconfezionata e inconsistente, adottando una argomentazione standardizzata e confondendo l’esposizione delle ragioni di fatto con quella delle ragioni di diritto.

La Società Cogesa sembra che non avendo a disposizione adeguati argomenti fattuali e normativi, per sostenere la propria tesi respingente, motiva fittiziamente la propria scelta amministrativa di chiusura alla richiesta di trasparenza avanzata con l’accesso civico. Tale atteggiamento ostativo penalizza i diritti dei cittadini che intendono partecipare alle scelte

È bene sottolineare che il D.Lgs. 33/2013 dispone che “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Pertanto, dato che nel quinquennio 2018-2023 Cogesa ha conferito incarichi costati ai contribuenti abruzzesi 2.092.875 € (due milioni novantaduemila ottocentosettantacinque euro), è diritto dei cittadini controllare come siano stati utilizzati i soldi pubblici (approfondimento qui). Insomma, l’Ente Cogesa non può certo definirsi Casa Di Vetro, dato che i cittadini devono sudare sette camice per vedersi riconoscere il diritto alla trasparenza amministrativa.

In conclusione, il 13 novembre ho domandato, attraverso lo strumento del Riesame, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Cogesa SpA di pronunciarsi entro 20 giorni dalla presentazione del presente ricorso per ottenere il rilascio di dati, documenti e informazioni sull’accesso civico generalizzato sulle consulenze Cogesa 2018-2019. Con questa partita ci si gioca la trasparenza, la Società è di fronte un bivio: strada della casa di vetro o strada opaca delle segrete stanze.

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